STATUTO
Il nostro sogno: una comunità nella quale ciascuno partecipa al bene comune
È costituita una Fondazione denominata “Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta - Ente Filantropico”
per brevità anche “Fondazione Comunitaria VDA Ente Filantropico" (di seguito anche la “Fondazione”).
Di tale denominazione, comprensiva della locuzione “Ente Filantropico” farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. La Fondazione indica gli estremi dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017 negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
La Fondazione è regolata dal presente Statuto. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si intendono richiamate le disposizioni del D.Lgs. 117/2017, del Codice Civile in tema di Fondazioni e le altre norme di legge in materia.
La Fondazione ha sede in Aosta (AO). La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune è deliberata dal Comitato direttivo e non costituisce modifica statuaria. Il trasferimento di indirizzo dovrà essere comunicato all’Autorità competente ai sensi del D.Lgs. 117/2017. Il Comitato direttivo ha facoltà di istituire sedi operative all’interno della Regione Valle d’Aosta.
La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.
La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevalentemente nell’ambito territoriale della Regione Valle d’Aosta.
Essa si propone di promuovere il miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo culturale, sociale e ambientale, in particolare con riferimento al territorio della regione Valle d’Aosta.
Per il perseguimento delle suddette finalità, la Fondazione, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 117/2017, eroga denaro, beni e servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, nel rispetto dei seguenti principi:
la Fondazione opera con criteri di autonomia, indipendenza, trasparenza, imparzialità ed efficienza, principalmente sulla base di una programmazione strategica di lungo periodo e ricercando l’ottimizzazione delle risorse economiche e la salvaguardia del valore reale del proprio patrimonio;
- la Fondazione incentiva e agevola donazioni di persone ed enti, personalizzando e rendendo semplice, sicura, economica, efficace ed efficiente la donazione;
- la Fondazione, per selezionare i progetti da finanziare, i partner delle iniziative proprie e, in genere, i destinatari del proprio sostegno, sollecita tendenzialmente la presentazione di proposte e adotta procedure di valutazione comparativa volte a privilegiare la meritevolezza degli stessi;
- la Fondazione sostiene interventi da realizzare sul territorio di proprio riferimento o produttivi di effetti sullo stesso nonché enti con sede od operanti su tale territorio, anche per la realizzazione di interventi in altri ambiti territoriali;
- la Fondazione, nel rispetto della propria autonomia e al fine di massimizzare l’efficacia delle proprie attività e l’impiego delle proprie risorse economiche, ricerca la collaborazione delle istituzioni e degli enti operanti sul territorio di proprio riferimento, inclusi terzo settore, imprese, pubblica amministrazione e cittadini;
- la Fondazione raccoglie fondi presso terzi secondo criteri di trasparenza, eticità e correttezza e provvede a dare dei risultati di ciascuna iniziativa e dell’attività nel suo complesso.
La Fondazione, pertanto,
- seleziona, nel rispetto dei criteri sopra enunciati e in relazione ai bisogni e alle esigenze del territorio di riferimento, le iniziative e i progetti riconducibili alle attività di cui all’art. 5 del D. Lgs 117/2017 che intende supportare;
- promuove la conoscenza dei bisogni e la valorizzazione delle potenzialità del territorio e delle comunità;
- sviluppa la cultura del dono e della solidarietà per integrare e ricomporre risorse territoriali esistenti e potenziali;
- sollecita donazioni per la costituzione di fondi da essa gestiti destinati al finanziamento di progetti, anche in collaborazione con il terzo settore, le istituzioni pubbliche, le imprese e i cittadini;
- costituisce o partecipa ad enti terzi che perseguano finalità o svolgano attività funzionali alla realizzazione dei fini della Fondazione.
La Fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali a queste ultime, con i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Comitato direttivo della Fondazione.
La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
Il Patrimonio della Fondazione è costituito
- dal fondo di dotazione;
- dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Comitato direttivo ad incremento del Patrimonio;
- da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;
- dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione e ogni altra riserva vincolata per decisione di terzi o per deliberazione del Comitato direttivo.
La Fondazione trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.
Nella gestione del patrimonio la Fondazione adotta criteri e modalità organizzative interne per:
- assicurare trasparenza e tracciabilità per i diversi fondi, nonché la separazione delle singole voci di attività, anche mediante l’istituzione di fondi o patrimoni con destinazione filantropica vincolata, nel rispetto dei principi contabili e del Codice del Terzo settore;
- ottimizzare la combinazione tra redditività e rischio degli investimenti nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti idonei per qualità, liquidabilità, rendimento e volatilità;
- assicurare una efficiente gestione per ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto
Organi della Fondazione sono:
- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Consiglio generale
- il Comitato direttivo
- l’Organo di controllo.
Non possono rivestire cariche nell’ambito della Fondazione:
- coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- i membri del Parlamento europeo, del Parlamento italiano, della Commissione europea, del Governo italiano, della Corte Costituzionale, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di dodici mesi;
- gli assessori e i consiglieri della Regione Valle d’Aosta, gli assessori e i consiglieri dei Comuni facenti parte del territorio di riferimento della Fondazione, nonché coloro che siano cessati da dette cariche da meno di dodici mesi, tranne che per i membri dell’Organo di controllo e per il Revisore legale dei Conti.
Ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti per l’immissione nella carica e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti.
Decadono dalla carica coloro che si vengono a trovare in una situazione di ineleggibilità sopravvenuta. Decade inoltre dalla carica il componente del Comitato direttivo o il membro dell’Organo di controllo che non partecipi, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni consecutive. La decadenza dalla carica è dichiarata dall'organo di competenza.
Tutte le cariche statutarie di cui all’art. 5 sono gratuite, salvo diversa decisione del Consiglio generale adottata nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 8, comma 3, lettera a) del D.lgs. 117/2017. Le spese documentate potranno essere rimborsate solo nella misura preventivamente deliberata dal Comitato direttivo.
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi e in giudizio. Ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti. Il Presidente è nominato dal Consiglio generale, tra i propri membri, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti.
Il Presidente:
- convoca e presiede il Consiglio generale e il Comitato direttivo;
- cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio generale e del Comitato direttivo e tiene i rapporti con i terzi, le Autorità e le Pubbliche Amministrazioni;
- firma gli atti e le delibere del Consiglio generale e del Comitato direttivo e quanto occorra per l’esecuzione dei provvedimenti assunti, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione e cura l’osservanza dello Statuto e ne promuove le modifiche qualora si rendessero necessarie;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento di competenza del Comitato direttivo, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione;
- convoca il Comitato di nomina.
Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Generale, su proposta del Presidente, tra i propri membri.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento.
Il Consiglio generale può nominare uno o più Presidenti Onorari, individuandoli, in numero massimo di tre, scelti fra gli ex Presidenti della Fondazione e le personalità che si sono distinte per la diffusione della cultura del Dono e lo sviluppo della Fondazione.
I Presidenti Onorari partecipano, con facoltà di intervento, a tutte le riunioni del Consiglio generale. Essi non hanno diritto di voto e non hanno la rappresentanza legale della Fondazione. Possono essere delegati dal Presidente della Fondazione a rappresentare la stessa in occasione di eventi ed iniziative pubbliche a sostegno dell’attività della Fondazione.
I Presidenti Onorari restano in carica per la stessa durata del Consiglio generale e possono essere riconfermati. Decade da qualunque organo statutario della Fondazione colui che sia chiamato a ricoprire la carica di Presidente Onorario.
Il Comitato di nomina è composto da:
- il Presidente della Fondazione Comunitaria VDA Ente Filantropico o persona da lui delegata;
- il Vice Presidente della Fondazione Comunitaria VDA Ente Filantropico o persona da lui delegata;
- il legale rappresentante della Fondazione Compagnia di San Paolo di Torino o persona da lui delegata;
- il Vescovo della Diocesi di Aosta o persona da lui delegata;
- il Sindaco di Aosta o persona da lui delegata;
- il Presidente del Consiglio Permanente degli Enti Locali (C.P.E.L.) o persona da lui delegata;
- il Presidente della Camera di Commercio Valdostana delle Imprese e delle Professioni o persona da lui delegata;
- il Presidente del Consiglio Notarile di Aosta o persona da lui delegata;
- Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per la circoscrizione di Aosta o persona da lui delegata;
- il Presidente dell’Ente Gestore del Centro di Servizi per il Volontariato della Valle d’Aosta o persona da lui delegata;
- il Rettore dell’Università della Valle d’Aosta o persona da lui delegata.
- il Presidente di Assifero o persona da lui delegata;
- Tre componenti nominati dal Consiglio generale tra personalità rilevanti per la comunità valdostana.
In ogni caso, il Comitato di nomina non può essere composto in modo tale che la Fondazione sia sottoposta a direzione e/o coordinamento e/o sia controllata da amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D. Lgs. 117/2017.
Il Comitato di nomina è convocato dal Presidente della Fondazione entro il novantesimo giorno antecedente la scadenza del Consiglio generale. Ha il compito di stabilire il numero dei componenti del Consiglio generale tra il minimo e il massimo di cui all’articolo seguente e di nominarne i membri, individuandoli tra le persone che riflettono la Comunità intera nei suoi vari aspetti, cercando di garantire la più ampia diversificazione in termini di provenienza, professione, sesso ed età.
I membri del Consiglio generale sono nominati senza vincolo di mandato.
Il Comitato di nomina opera sulla base di un regolamento elaborato dal Comitato direttivo.
Il Consiglio generale è composto da un numero minimo di nove membri ad un massimo di ventuno, di cui non più dei due terzi dello stesso genere e di cui almeno uno, al momento della nomina, di età inferiore a trentacinque anni. I consiglieri dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità maturati nei settori di attività della Fondazione o nell’ambito della cultura del Dono.
Entro quindici giorni dalla nomina del nuovo Consiglio generale, il Presidente uscente convoca la prima riunione del nuovo Consiglio generale che provvede alla nomina del Presidente, del Vice Presidente e dei componenti del Comitato direttivo.
Il Consiglio generale dura in carica quattro esercizi.
I membri del Consiglio generale scadono con l’approvazione del bilancio del quarto esercizio successivo alla loro nomina e comunque non prima dell’insediamento del nuovo Consiglio generale e possono essere rinominati.
Se per qualsiasi ragione, uno o più consiglieri vengono a mancare, questi verranno sostituiti dal Consiglio generale per cooptazione; i nuovi consiglieri restano in carica fino alla scadenza del mandato degli altri consiglieri. Se viene a mancare la maggioranza dei consiglieri l’intero Consiglio generale decade e provvede il Comitato di nomina.
Non si applicano gli articoli 23, 24 e 25 del D.lgs. 117/2017.
Il Consiglio generale delibera sugli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Comitato direttivo e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.
Fatta salva ogni altra prerogativa prevista da altre disposizioni dello Statuto anche a favore di altri Organi, il Consiglio generale provvede a:
- stabilire annualmente le linee generali dell’attività della Fondazione, nell’ambito degli scopi e delle attività di cui all’articolo 2 del presente statuto;
- approvare annualmente il bilancio consuntivo, preventivo ed eventualmente il bilancio sociale;
- nominare e revocare i membri del Comitato direttivo di propria competenza ai sensi dell’articolo 14 del presente statuto;
- nominare i membri dell’Organo di controllo e, se obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il Revisore legale dei Conti.
- promuovere attivamente la raccolta dei fondi necessari per incrementare il patrimonio della Fondazione, per finanziare progetti d’utilità sociale e per coprire le spese operative della Fondazione;
- deliberare sugli argomenti e atti che gli siano sottoposti dal Comitato direttivo;
- deliberare, con maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri in carica, eventuali modifiche dello Statuto;
- deliberare l’estinzione della Fondazione e la devoluzione del patrimonio nelle forme previste dall’art. 20 del presente statuto;
Il Consiglio generale è convocato dal Presidente; si riunisce di norma ogni semestre, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri, con indicazione degli argomenti da trattare.
Il Consiglio generale si riunisce presso la sede della Fondazione oppure in altro luogo che sarà indicato nell’avviso di convocazione.
Le riunioni del Consiglio generale si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
L’avviso di convocazione del Consiglio, contenente l’indicazione del giorno, luogo (fisico o virtuale) e ora della riunione e l’elenco degli argomenti da trattare, deve essere spedito ai consiglieri e ai membri dell’Organo di Controllo almeno sette giorni prima della data fissata per l’adunanza a mezzo lettera, telefax o messaggio di posta elettronica; in caso d’urgenza, è ammessa la convocazione mediante, telefax o posta elettronica da recapitarsi agli interessati almeno due giorni prima della data dell’adunanza.
L’avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.
Le adunanze del Consiglio generale e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i componenti dell’Organo di controllo. Ciascun componente del Consiglio generale potrà farsi rappresentare da altro componente del Consiglio mediante delega scritta.
Ogni componente del Consiglio non può essere portatore di più di tre deleghe.
Il Consiglio generale è presieduto dal Presidente ed è validamente costituito se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono, ove lo Statuto non richieda maggioranze più elevate.
L’adunanza del Consiglio generale è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza in proprio o per delega della maggioranza dei componenti del Consiglio, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo Statuto, sia in prima sia in seconda convocazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in proprio o per delega.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le deliberazioni del Consiglio generale devono constare da verbale trascritto nell’apposito libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio generale e devono essere sottoscritte dal Presidente e dal segretario della seduta.
Il Comitato direttivo è costituito dal Presidente, dal Vice Presidente e da non più di altri cinque membri, nominati dal Consiglio generale, su proposta del Presidente, tra i suoi componenti.
Il Comitato dura in carica quattro esercizi; i suoi componenti scadono con l’approvazione del bilancio del quarto esercizio successivo alla loro nomina e comunque non prima dell’insediamento del nuovo Comitato e possono essere rinominati.
Il Comitato direttivo è l’organo di amministrazione della Fondazione a cui spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare:
- delibera lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all’art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- redige annualmente il bilancio consuntivo, preventivo ed eventualmente il bilancio sociale, da sottoporre al Consiglio generale per l’approvazione;
- definisce la struttura operativa della Fondazione;
- conferisce incarichi professionali;
- provvede alle assunzioni e ai licenziamenti del personale dipendente;
- sottoscrive contratti di qualsiasi natura;
- delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- amministra il patrimonio della Fondazione;
- delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all’estero;
- cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.
Il Comitato direttivo è convocato dal Presidente, ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario, oppure su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, mediante avviso da recapitare agli interessati entro tre giorni dalla data dell’adunanza, mediante lettera raccomandata, telefax o messaggio di posta elettronica: in caso d’urgenza, è ammessa la convocazione mediante, telefax o messaggio di posta elettronica entro ventiquattro ore dalla data fissata per la riunione.
L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, ora e luogo (fisico o virtuale) della riunione e delle materie oggetto di trattazione. L’avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.
Le adunanze del Comitato direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo.
Le riunioni del Comitato direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente.
Per la validità delle deliberazioni del Comitato direttivo deve essere presente la maggioranza dei membri in carica.
Le deliberazioni del Comitato direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
Le deliberazioni del Comitato direttivo devono constare da verbale trascritto nell’apposito libro delle adunanze e deliberazioni del Comitato direttivo e devono essere sottoscritte dal Presidente e dal segretario della seduta.
Il Segretario generale è nominato dal Consiglio generale e resta in carica per la stessa durata del Consiglio generale.
Al Segretario generale possono essere delegati dal Comitato direttivo, i poteri di ordinaria amministrazione. Inoltre, egli collabora:
- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;
- all’attuazione delle deliberazioni del Consiglio generale e del Comitato direttivo e alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo.
Il Segretario generale cura altresì la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento dell’amministrazione. Partecipa alle riunioni del Consiglio generale e del Comitato direttivo, con parere consultivo, ma senza diritto di voto e ne predispone i relativi verbali.
L’Organo di controllo è nominato dal Consiglio generale e può essere monocratico o collegiale. In questo secondo caso è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, uno dei quali assume la funzione di Presidente.
Dura in carica quattro esercizi i suoi membri possono essere riconfermati.
L’Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio generale e del Comitato direttivo.
L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili,
nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità' civiche, solidaristiche e di utilità' sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, qualora obbligatorio per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017
I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio generale può attribuire la revisione legale dei conti all’Organo di Controllo ovvero affidarla ad un Revisore legale dei conti o ad una società di revisione iscritti nell’apposito registro.
Le riunioni dell’Organo di Controllo possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione alle condizioni previste per le riunioni del Consiglio generale.
L’Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.
La Fondazione, nello svolgimento delle proprie attività, potrà avvalersi di volontari ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs 117/2017. I volontari che svolgono l’attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Comitato direttivo. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs 117/2017. I volontari concordano preliminarmente e rendono conto del loro operato al Comitato direttivo che garantisce il coordinamento tra la loro azione e quella della Fondazione nel suo complesso.
L’esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il mese di dicembre di ogni anno il Consiglio generale approva il bilancio economico di previsione dell’esercizio successivo ed entro il 31 maggio il bilancio consuntivo relativo all’esercizio finanziario precedente, redatto e depositato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 117/2017.
Al bilancio consuntivo deve essere allegata la relazione dell’Organo di controllo.
Al ricorrere dei presupposti di legge la Fondazione deve redigere il bilancio sociale che dovrà essere depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore e pubblicato nei modi e nei termini previsti per legge.
Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall’art. 8 del D.Lgs. 117/2017.
La Fondazione, al superamento dei limiti di cui al secondo comma dell’articolo 14 del D.lgs. 117/2017, annualmente dovrà pubblicare e tenere aggiornati gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli Organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti.
La Fondazione dovrà tenere:
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio generale in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato direttivo;
- il registro dei volontari;
- il libro delle adunanze dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.
In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa il Consiglio generale provvede a nominare un liquidatore.
In caso di estinzione della Fondazione, per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, indicati dal Consiglio generale e scelti preferibilmente nel territorio della Regione Valle D’Aosta o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.
Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta - Ente filantropico
Sede Legale e operativa:
Via San Giocondo, 16 - 11100 Aosta
Orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00
il martedì e il giovedì anche il pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00
Telefono: 0165-231274